ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLA
PIAZZA DELLE SETTE CHIESE,
VIA S. STEFANO E DINTORNI
denominata
”ASSOCIAZIONE S. STEFANO”
STATUTO
- TITOLO I
- Denominazione e sede
Art. 1
E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore civico – sociale, la quale assume la denominazione Associazione S.Stefano
L’Associazione ha durata illimitata e ha sede in Bologna, presso la residenza del suo Presidente
oppure di altro associato espressamente indicato dal Consiglio Direttivo, oppure presso altro luogo, pure indicato dal Consiglio Direttivo.
Il cambio di indirizzo della sede non comporta obbligo di modifiche statutarie.
- TITOLO II
Scopo e Finalità
Art. 2
L’Associazione è apartitica e ha lo scopo di svolgere attività di utilità civica e sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati stessi.
L’Associazione aggrega cittadini residenti e/o domiciliati in città, aventi il centro dei loro interessi in Bologna, e che, a qualunque titolo, sono particolarmente interessati alla tutela della parte del Centro storico della città corrispondente alla denominazione dell’Associazione stessa.
L’Associazione, tuttavia, allarga il proprio campo di interesse alla tutela dei diritti e al rispetto dei doveri inerenti la buona qualità della vita cittadina in generale e nell’intera città.
L’Associazione è aperta, anche, a persone non residenti né domiciliate in Bologna, ma che, a qualunque titolo, condividono le finalità dell’Associazione stessa.
L’Associazione svolge attività a favore dei propri associati, e di tutti i cittadini in generale, per:
a ) la tutela della salute e del benessere individuali
b ) la promozione del rispetto dell’ambiente di vita, con particolare riferimento al comfort acustico, all’igiene e al decoro della città.
L’Associazione si prefigge di rappresentare le istanze degli associati, nelle sedi istituzionali opportune e di partecipare attivamente quale riferimento organizzato alle iniziative di carattere normativo e regolamentare del Comune di Bologna, e delle altre Pubbliche Istituzioni centrali o decentrate competenti, rispetto ai temi della qualità della vita urbana, in ampia accezione dei termini, che di volta in volta il Consiglio Direttivo individuerà come preminenti e comunque inerenti le finalità dell’Associazione.
In questo ambito, compete quindi all’Associazione intraprendere ogni azione, ammessa dalla legge e dalle norme sulla partecipazione delle Libere Forme Associative, diretta al soddisfacimento del suddetto scopo associativo. Di conseguenza, l’Associazione si prefigge di:
c ) concorrere con i soggetti pubblici di cui sopra, tramite l’azione dei propri associati, ad una incisiva ed efficace attuazione degli interventi pubblici che condivida ovvero abbia visto adottati su sua propria proposta;
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d ) essere consultata, mediante apposite audizioni, nella fase istruttoria di ogni politica cittadina diretta ad affrontare i temi sopra evidenziati;
e ) essere ascoltata, nelle appropriate sedi istituzionali, ove ritenga di proporre, ai suindicati soggetti istituzionali, l’adozione di provvedimenti ovvero concrete misure di azione connesse al raggiungimento dei propri scopi;
f ) accedere ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tramite il Presidente in carica o altro associato da lui delegato, alle informazioni e ai documenti amministrativi di proprio interesse, formati o detenuti dagli Enti pubblici sopra menzionati;
g ) promuovere e favorire ogni altra iniziativa, anche diretta alla cittadinanza, coerente con i propri scopi statutari.
Ai fini sopra descritti, l’Associazione, per il tramite del Presidente, si incarica di:
h ) rappresentare l’indistinto interesse diffuso di tutti i suoi associati;
i ) rappresentare direttamente o indirettamente, dietro idoneo e rappresentativo mandato, con riguardo a specifiche questioni, l’interesse collettivo di talune componenti dei propri associati, anche con azioni comportanti la tutela legale e giudiziaria.
L’ Associazione potrà aderire a istituzioni, comitati e/o forme confederate di associazioni, le quali perseguano finalità molto simili o identiche alle proprie, purchè non partitiche né confessionali.
TITOLO III
Soci
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti, non aventi scopo di lucro, aventi le caratteristiche descritte all’Art. 2 precedente, che condividono gli scopi dell’Associazione e che riconoscono ed espressamente accettano il presente Statuto, impegnandosi a rispettarlo e a rispettare, ugualmente, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
E’ espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 4
La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta e indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta durante la quale la domanda viene esaminata.
La eventuale domanda presentata da persona minorenne dovrà essere controfirmata dall’ esercente la potestà.
Al momento dell’accoglimento della domanda (previo versamento della quota associativa, qualora sia prevista) sarà effettuata la registrazione, nel Registro dei soci, dei dati anagrafici, desunti da valido documento di identità o da autocertificazione ai sensi di legge; nello stesso momento, il richiedente acquisirà la qualifica di socio, a tutti gli effetti.
L’ eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’ aspirante socio potrà ricorrere in occasione della prima assemblea indetta.
Art. 5
La qualifica di socio conferisce il diritto di :
a ) partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dall’Associazione
b ) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’ approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla
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nomina degli organi direttivi dell’Associazione
c ) godere dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 6
I Soci sono tenuti :
a ) all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle delibere legittimamente assunte dagli organi associativi
b ) al versamento della quota associativa annua ( qualora prevista ) e/o degli eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo
La quota associativa e i contributi sono non – restituibili, non – trasmissibili, non – rivalutabili.
Art. 7
La qualifica di socio si perde per recesso (dimissioni), esclusione, mancato versamento della quota associativa (qualora prevista) e/o degli eventuali contributi, per causa di decesso, per causa di estinzione della persona giuridica.
Art. 8
Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo, per iscritto e hanno effetto a decorrere dalla loro annotazione nel Registro dei soci.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
L’esclusione sarà deliberata qualora il socio dichiari, ovvero dimostri, per inequivocabili e concludenti fatti, di non condividere gli scopi statutari, e/o ne ostacoli la realizzazione con attività scorrette, e/o agisca arrecando danni, anche morali, all’Associazione e/o , in generale, non rispetti i regolamenti e le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo (ivi compreso il pagamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo)
L’esclusione sarà notificata al socio, per iscritto e sarà ratificata nel corso della prima seduta utile dell’Assemblea, alla quale il socio escluso ha facoltà di partecipare, chiedendo la disamina degli addebiti, in contradditorio.
Art. 9
L’ esclusione diviene effettiva al momento della sua annotazione nel Registro dei soci.
I soci receduti, decaduti, esclusi non hanno diritto alla restituzione di quote associative e/o contributi (Rif. Art. 6 precedente)
TITOLO IV
Risorse economiche – Fondo comune – Esercizio sociale
Art. 10
L’Associazione non possiede patrimonio e gode delle libere e volontarie contribuzioni dei propri Soci fondatori; delle quote associative annuali, se deliberate dal Consiglio Direttivo e versate dai soci; di eventuali contributi straordinari, se deliberati dal Consiglio Direttivo e richiesti ai soci. Il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi è obbligatorio per tutti i soci, pena la esclusione (rif. Art.8 precedente)
L’Associazione può anche accogliere contribuzioni di altri soggetti, pubblici e privati, ad essa terzi, che ne condividono gli scopi e le singole attività.
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Le risorse economiche, comunque acquisite, vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, ivi comprese le spese amministrative, postali, eventuali legali, di stampa, promozionali, etc.
L’Associazione può anche organizzare particolari attività promozionali, finalizzate al proprio finanziamento e al potenziamento della propria immagine; il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione attinente singole attività e stabiliti i fabbisogni economici, delibera l’esecuzione, le realizza e ne presenta il rendiconto nella prima successiva Assemblea.
L’Associazione può costituire un Fondo Comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve, e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo; tale fondo non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita dell’Associazione, né al momento del suo scioglimento.
E’ vietato distribuire , anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve , capitale, salvo nei casi imposti dalla Legge.
L’Associazione ha l’ obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Le cariche di Presidente, Vice – presidente e di membro del Consiglio Direttivo (anche con eventuali specifiche deleghe) sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, documentate, attinenti al loro esercizio.
Art. 11
L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico – finanziario e lo presenta, per la approvazione, all’Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V
Organi dell’ Associazione
Art. 12
Gli organi dell’ Associazione sono :
a ) l’ Assemblea dei soci
b ) il Consiglio Direttivo
c ) il Presidente
d ) il Collegio Sindacale (qualora sia istituito)
Assemblea dei soci
Art. 13
L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel Registro (rif. Art.4) ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ; essa propone indirizzi al Consiglio Direttivo e rimane, in ogni caso, libera di rappresentargli ogni considerazione, sollecitazione, proposta, critica e quant’ altro ritenga utile al perseguimento dei fini statutari ; le sue decisioni sono attuate dal Consiglio Direttivo.
Ai lavori dell’Assemblea possono partecipare anche non – soci, che ne abbiano interesse, purchè invitati o autorizzati (dietro richiesta) dal Consiglio Direttivo; la presenza non concorre a determinare quorum, non conferisce diritto al voto né diritto di elettorato attivo e passivo; essi possono formulare interrogazioni o proposte scritte, che, a discrezione del Presidente dell’Assemblea, possono essere discusse dall’Assemblea medesima.
L’Assemblea viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
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Art.14
L’ Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati, statutariamente, alla sua competenza, e su qualsiasi proposta venga portata alla sua attenzione (escluse quelle di competenza dell’Assemblea Straordinaria)
In particolare, sono compiti dell’Assemblea Ordinaria .
a ) elezione del Consiglio Direttivo
b ) elezione eventuale del Collegio Sindacale
c ) approvazione del rendiconto economico – finanziario
d ) approvazione dei programmi di attività
e ) approvazione di eventuali Regolamenti
f ) deliberazioni in merito a rigetto di domande di associazione e di esclusioni di soci.
Art.15
L’Assemblea è, di norma, considerata straordinaria quando è chiamata a deliberare su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione (nominando i liquidatori)
Art. 16
L’Assemblea è convocata dal Presidente, nei modi che, di volta in volta, saranno valutati più efficaci ed economici; in ogni caso, è fatta salva la convocazione eseguita mediante convocazione per le vie brevi o affissioni in luoghi opportuni. La convocazione dovrà precedere di almeno venti giorni la data dell’Assemblea e dovrà precisare il luogo, l’ordine del giorno e gli orari e le date della prima e della seconda convocazione; fra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’ anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dello anno sociale, per l’ approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, nonché in caso di richiesta da parte del Collegio Sindacale (se esistente) o da almeno un decimo degli associati: negli ultimi due casi, la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
Entrambe le Assemblee (ordinaria e straordinaria) sono valide: in prima convocazione, quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza assoluta degli associati con diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti (personalmente o per delega) con diritto al voto.
Il diritto al voto si acquisisce con la regolarità dei versamenti della quota associativa e / o dei contributi, qualora richiesti; se non sono stati richiesti né quota associativa né contributi, il diritto al voto discende dalla regolarità dell’ iscrizione.
Ciascun socio può essere portatore di non più di una delega scritta da parte di altro socio.
Entrambe le Assemblee (ordinaria e straordinaria), in prima e seconda convocazione, deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, presenti personalmente o per delega; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Nel caso particolare dello scioglimento dell’Associazione, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e presenti personalmente o per delega.
Art. 17
Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea e nomina il Segretario; in sua assenza, le funziono sono svolte dal Vice-Presidente dell’ Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere registrate a verbale, sottoscritto dal Presidente della Assemblea e dal Segretario.
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Consiglio Direttivo
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è costituito da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di tre e un massimo di tredici eletti fra gli associati.
Non possono essere membri del Consiglio Direttivo persone ricoprenti cariche politiche elettive, o che siano membri eletti o nominati di organismi amministrativi pubblici, o che siano rappresentanti di partiti, istituzioni o associazioni con finalità politiche o confessionali.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta; ricoprono le cariche a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate (rif. Art. 10, comma g precedente)
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice – Presidente; ha facoltà di eleggere il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, qualora ritenuto opportuno o necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione è fatta secondo le modalità ritenute più opportune, almeno dieci giorni prima della seduta, in prima convocazione. La seconda convocazione deve essere successiva alla prima di almeno 24 ore.
Le sedute sono valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deleghe non sono ammesse.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità , il voto del Presidente della seduta vale doppio.
Il verbale della seduta, firmato da chi ha presieduto, viene conservato agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ; in particolare, sono suoi compiti :
a ) nominare il Presidente e il Vice – Presidente
b ) curare l’ esecuzione delle deliberazioni assembleari
c ) redigere il resoconto economico – finanziario
d ) predisporre gli eventuali regolamenti interni
e ) stipulare gli atti e i contratti inerenti all’ attività sociale
f ) deliberare circa il recesso e l’ esclusione degli associati
g ) assumere tutti i provvedimenti necessari all’efficace ed efficiente funzionamento dell’Associazione, ivi compresa l’ eventuale definizione della quota associativa e dei contributi.
Art. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti , così come in caso di decadenza dalla carica, dovuta a più di quattro assenze consecutive ingiustificate, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; essi rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Qualora sia impossibile attuare la modalità sopra descritta, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione, fino alla successiva Assemblea, alla quale spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo, fino alla naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, i rimasti in carica devono convocare, entro venti giorni, l’Assemblea dei soci, per la elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
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Presidente
Art. 20
lI Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri; ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea dei soci; stabilisce l’ ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’ attività dell’Associazione con criteri di iniziativa, per tutte gli argomenti non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e , in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica, allo stesso, dei provvedimenti adottati, nella prima riunione successiva.
Il Presidente ha facoltà di delegare il proprio potere di rappresentanza a ogni membro del Consiglio Direttivo, in caso di singole iniziative o categorie di interessi.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare apposite particolari riunioni (su specifici argomenti) le quali, pur non assumendo la qualifica formale di Assemblee, sono aperte alla partecipazione di tutti i Soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice- presidente.
Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile, per uguale periodo di tempo, solo una volta.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo, per eleggere il nuovo Presidente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Collegio Sindacale
Art. 21
Il Collegio Sindacale è un organo di controllo e la sua istituzione è facoltativa; la decisione di istituzione e la elezione spettano all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra non – soci; nomina, al suo interno, il Presidente e rimane in carica tre anni.
Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto dello Statuto, controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza del rendiconto economico – finanziario alle scritture contabili.
Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico – finanziario.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art.22
Deve essere garantita la regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci) e devono essere assicurate la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’ attività dell’Associazione, con particolare riguardo ai bilanci e/ o rendiconti annuali.
I documenti sociali devono essere conservati presso la Sede, a disposizione dei soci per consultazione; se un socio desidera copia della documentazione, deve farsi carico dei costi di riproduzione e spedizione.
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TITOLO VI
Scioglimento
Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea dei Soci, in sessione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore ( anche non – socio ), con il compito di curare la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinguere le obbligazioni in essere.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’ organismo di controllo preposto, di cui al Decreto Presidente del Consiglio 26/ 09/2009 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’ eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità o, comunque, a fini di utilità sociale (fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge)
Clausola compromissoria
Art. 24
Qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, insorta fra i Soci o tre questi e gli organi della Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura , dando luogo a un arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti ; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Norma finale
Art. 25
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Norma transitoria
Art. 26
In sede di costituzione dell’Associazione, il gruppo fondatore nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice – presidente, e conferisce al Presidente l’incarico di indire la prima Assemblea entro sei mesi dalla data della registrazione ufficiale dell’Associazione nel Registro delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.
Bologna, il 27 Giugno 2012
Atto registrato in Agenzia Entrate – Bologna 2, il 27 Giugno 2012
Statuto Ass. S.Stefano_27Giu2012 x est. 8